E’ una prestazione economica (prevista dall’art. 1 legge n. 18/1980, come modificato dall’art. 1, comma 2, legge n. 508/1988) erogata dall’INPS, indipendentemente dal reddito del beneficiario o del suo nucleo familiare, in favore di chi si trovi in una situazione di invalidità, per minorazioni o menomazioni, fisiche o psichiche, tale per cui necessita di un’assistenza continua; in particolare, perché non in grado di deambulare senza l’assistenza continua di una persona oppure perché non in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Le condizioni richieste per l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento (come precisato dalla Corte di Cassazione con sentenza n.20825/2014) “consistono, alternativamente, nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza. Ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità. Tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l’art. 6 d.lg. n. 509/1988 (che ha aggiunto il comma 3 all’art. 2, legge n. 118/1971), lungi dal configurare un’autonoma ipotesi di attribuzione dell’indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi – in analogia a quanto disposto per i minori di anni 18 dall’art. 2, comma 2, legge n. 118/1971 nel testo originario – non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa.”
Oltre al requisito sanitario, occorre:
- essere cittadini italiani oppure stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza, cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno da almeno 1 anno;
- avere residenza stabile ed abituale in Italia.
La domanda si presenta online all’INPS attraverso il servizio dedicato, allegando il certificato medico introduttivo redatto dal medico di base.
Per ulteriori informazioni si rinvia ai seguenti articoli, pubblicati sul giornale telematico LaStrad@:
Quesiti legali-Indennità di accompagnamento.
Indennità di accompagnamento e trattamento chemioterapico